Art. 1.

      1. È concessa l'esenzione totale dai contributi previdenziali a tutti i lavoratori autonomi che si siano iscritti alla gestione autonoma dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007, nonché ai professionisti che si siano iscritti, a decorrere dalla medesima data, al proprio ordine di appartenenza, per un periodo di tre anni.